Dimissioni: di cosa si tratta?

Le Grandi Dimissioni rappresentano un trend emergente, con molti lavoratori che lasciano i loro impieghi per cercare nuove opportunitĂ , migliore conciliazione vita-lavoro o maggiore soddisfazione personale. Ma grandi o piccole che siano, cosa sono le dimissioni e come si presentano?

Per dimissioni si intende quell’atto con cui il lavoratore abbandona volontariamente il posto di lavoro, ed è la volontarietà a distinguerle dal licenziamento con cui è invece il datore di lavoro ad allontanare il lavoratore.

Non ci sono vincoli particolari da rispettare quando si danno le dimissioni, tuttavia il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso, cioè deve comunicarle con un certo anticipo previsto dai diversi CCNL. Questo, però, non vale per le dimissioni date per giusta causa.

Nel caso di dimissioni per giusta causa, se non venisse rispettato il preavviso o per volontà del datore di lavoro o del lavoratore, la parte che recede immediatamente il rapporto è tenuta a compensare l’altra con un’indennità sostitutiva.

Le dimissioni per giusta causa

In alcuni casi, il lavoratore può rassegnare le dimissioni per giusta causa.

La giusta causa è un evento grave che rende impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, come ad esempio: molestie sessuali, mancata retribuzione o versamento dei contributi…

In caso di dimissioni per giusta causa, il lavoratore non è tenuto a rispettare il preavviso e non deve pagare l’indennitĂ  sostitutiva, e ha diritto a richiedere la NASPI.

Dal 2016 è prevista una procedura automatica, che fa sì che il lavoratore che intenda dare le proprie dimissioni debba accedere alla sezione “dimissioni volontarie” dal portale www.servizilavoro.gov.it mediante spid.

Dal 15 novembre 2020 la procedura espletata prevede la compilazione di un apposito modulo di delega generato automaticamente dal sistema.

Nel modulo sarà presente un numero identificativo che dovrà essere riportato nel form unitamente ai dati del lavoratore, del rapporto di lavoro e della data di cessazione, nonché delle eventuali motivazioni a sostegno della giusta causa di dimissioni.

Si dovrà poi indicare la data di decorrenza delle dimissioni nel giorno successivo all’ultimo di lavoro.

Il preavviso

Il lavoratore è tenuto a rispettare un periodo di preavviso, che è stabilito dal contratto di lavoro.

Il lavoratore può rinunciare al preavviso, ma in questo caso è tenuto a pagare una indennità sostitutiva del preavviso. Tale indennità è pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso.

Il lavoratore può revocare le dimissioni entro sette giorni dalla trasmissione del modulo, anche questa fase va effettuata per via telematica con una procedura analoga a quella prevista per la comunicazione delle dimissioni.

Le dimissioni con effetto

Il lavoratore può rassegnare le dimissioni con effetto immediato solo in caso di giusta causa o di impossibilità sopravvenuta di svolgere la prestazione lavorativa.

In caso di dimissioni con effetto immediato, il lavoratore non è tenuto a rispettare il preavviso e non deve pagare l’indennitĂ  sostitutiva.

Restano esclusi dal campo di applicazione della disciplina relativa alle dimissioni telematiche, dovendo al contrario presentare le dimissioni tramite lettera:

-i lavoratori durante il periodo di prova;

-il rapporto di lavoro domestico;

-le dimissioni e le risoluzioni consensuali effettuate nell’ambito di una conciliazione formalizzata in sede cd. “protetta” (ITL, commissione di certificazione, sede sindacale);

-i dipendenti della Pubblica Amministrazione;

-i genitori lavoratori con figli di etĂ  inferiore ai tre anni (ovvero nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento);

i collaboratori coordinati e continuativi, iscritti alla Gestione Separata Inps;

i lavoratori autonomi con partita iva;gli stagisti e tirocinanti.