Rider: autonomi o subordinati?

A luglio dell’anno scorso ci siamo occupati della questione dei Rider, per capire meglio la situazione. In quell’occasione ci siamo rivolti ai sindacati che ci hanno spiegato con un’intervista cosa stava accadendo.

In poco meno di un anno molte cose sono cambiate, c’è stata una legge sui rider e inoltre alcune sentenze della Corte di Cassazione in merito.

Tornando a trattare dell’argomento abbiamo pensato che innanzitutto andava chiarito l’aspetto centrale di tutto: che tipo di contratto hanno i rider?

Può sembrare una domanda da poco, ma in realtà cela dietro di sè un mondo infinito.

La distinzione tra lavoratori dipendenti e autonomi è fondamentale in qualsiasi attività lavorativa, figuriamoci in una che, attualmente, non è normata completamente, l’unico riferimento legislativo esclusivo per i rider è la legge 128 del 2019. 

Ma cerchiamo di capirci qualcosa di più. Innanzitutto, quali sono le differenze tra lavoro autonomo e dipendente?

I due articoli del Codice civile da prendere in esame sono:
2094 per il lavoro subordinato – dipendente –
2222 per il lavoro autonomo

Nel primo si precisa che il lavoratore subordinato, si obbliga mediante retribuzione, a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro[…] alle DIPENDENZE E SOTTO LA DIREZIONE DELL’IMPRENDITORE.

La sentenza della Cassazione civile, sezione lavoro, numero 29646 del 16 novembre 2018, precisa che per aversi distinzione tra subordinato e autonomo si deve guardare alle direttive del datore di lavoro, infatti, affinché si parli di subordinazione queste devono essere specifiche, reiterate e inerenti la prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale.

Nel secondo invece la persona si obbliga, verso un corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio, CON LAVORO PREVALENTEMENTE PROPRIO E SENZA VINCOLI DI SUBORDINAZIONE NEI CONFRONTI DEL COMMITTENTE[…].

Si precisa, in parole povere, che il datore di lavoro deve dare precise indicazioni sull’azione da compiere, e che queste non possono essere sporadiche ma al contrario debbano sussistere nel tempo.

Questa è la teoria, ma in concreto cosa cambia?

Il problema sono le tutele.

Se parliamo di subordinato, il legislatore prevede delle tutele per i lavoratori, che contrattualmente parlando, presi singolarmente sono “la parte debole” del rapporto, per questo motivo esistono i Contratti collettivi nazionali, che mirano a stabilire le tutele e i diritti minimi che il lavoratore debba avere.

Si parla di tutele e diritti minimi perché il datore di lavoro può prevedere diritti e tutele più ampi ma non più bassi. L’esempio classico è quello dello stipendio, nei Contratti collettivi nazionali vengono stabiliti gli stipendi minimi per le categorie, ma i datori di lavori possono anche dare uno stipendio maggiore, senza bisogno di contrattazione o altro.

In questo periodo di Covid19 tra le tutele non si può non parlare dei Dpi, dispositivi protezione individuale, se l’inquadramento contrattuale dei rider fosse quello di lavoratori subordinati, i dispositivi dovrebbero essere forniti dal datore di lavoro, se si trattasse di lavoro autonomo ai Dpi dovrebbero pensare i singoli rider.

A tal propositivo si legga il decreto n°886 del 1 aprile 2020 della Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, col quale viene stabilito, che spetta all’azienda, per cui lavora il rider, fornire i dispositivi di protezione individuali.

Il problema se fosse subordinato o autonomo è stato risolto dalla Cassazione.

Per sciogliere questo nodo legislativo gordiano è dovuta intervenire la Corte di Cassazione con la sentenza n°2663 del 24 gennaio 2020, con la quale si è andata a chiarire la situazione dei rider.

I Supremi giudici affermano che si applica la disciplina del lavoro subordinato tutte le volte le modalità di esecuzione dipendano dal committente.

Facendo quindi ricadere i rider nel subordinato.

Dalle due sentenze citate si può capire come l’interpretazione della natura, dipendente/autonomo, del contratto dei riders sia in continua evoluzione, anche alla luce della succitata legge 128 del 2019 che all’articolo 2 stabilisce che “A far data dal 1 gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente” precisando che “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali”

Il riferimento al 1 gennaio 2016 è presente perché la legge ha modificato il precedente Decreto legislativo n.81 del 2015 in materia di “Riordino delle tipologie contrattuali”.

Come abbiamo potuto vedere la distinzione tra autonomo e subordinato non è di poco conto, perché nel caso di subordinato gravano sull’azienda degli onore che non si avrebbero nel caso di rapporto tra “professionisti”.

Schematizzando il può possibile:

da una punto di vista legale

nel caso di subordinato l’azienda DEVE attuare dei comportamenti – per esempio: pagamento dei contributi, salario in caso di malattia, ferie obbligatorie – che si concretizzano in un lato in tutele del lavoratore, dall’altro in contributi da pagare allo Stato.

Nel caso di lavoro autonomo, tra azienda e lavoratore non ci sarebbe il vincolo di subordinarietà, quindi il lavoratore si deve etero-organizzare, organizzare da solo il lavoro, quindi tutti i comportamenti che dovrebbe compiere l’azienda spetterebbero a lui, dal pagamento delle tasse sul lavoro, al versamento dei contributi ecc.

Dal punto di vista concreto

nel subordinato il datore di lavoro fornisce precise indicazioni su come svolgere un compito, indicando i vari passaggi da compiere.

Nel caso di lavoro indipendente il committente – colui che dà il lavoro al lavoratore autonomo – fornisce un risultato da raggiungere, il come raggiungerlo dipenderà esclusivamente dal soggetto, che non avrà delle indicazioni specifiche, reiterate e inerenti la prestazione lavorativa.

In conclusione, la situazione dei rider non è ancora risolta e ci vorrà del tempo affinché i loro diritti vengano del tutto riconosciuti.