Maternità: congedo, indennità e riposi. Che tu sia o meno Chiara Ferragni, poco importa. Le differenze sono ben altre

“La nostra Vittoria”. Con un post su Instagram, Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato la nascita della secondogenita, Vittoria, sorellina di Leone. Ora, che voi siate un’imprenditrice con milioni e milioni di followers oppure no, poco importa. Perché se parliamo di maternità, non c’è alcuna differenza.

Le lavoratrici in proprio, libere professioniste o imprenditrici, pur non avendo a diritto a tutte le prestazioni delle lavoratrici dipendenti, godono infatti di varie tutele in caso di maternità.

Per quanto riguarda i periodi di congedo infatti, proprio come riportato dall’INPS, le lavoratrici parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata dell’Inps beneficiano di periodi di congedo di maternità analoghi a quelli previsti per le lavoratrici dipendenti, mentre hanno periodi più brevi di congedo parentale e non hanno diritto ai riposi per allattamento.

Per il congedo di maternità, le lavoratrici parasubordinate, devono astenersi dal lavoro per lo stesso periodo di tempo di quello delle lavoratrici dipendenti (max 5 mesi). L’indennità, pari all’80% del reddito medio giornaliero dei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo.

Il congedo parentale, come detto, spetta per un periodo inferiore rispetto alle lavoratrici dipendenti (3 mesi entro un anno di vita del figlio, e non 6 mesi da impiegare nei primi 12 anni di vita del bambino). Inoltre non sono previsti riposi giornalieri per allattamento.

Per quanto riguarda le lavoratrici autonome: “ le quali hanno diritto ad un mero trattamento economico, per un periodo pari a 5 mesi, anche se la lavoratrice ha continuato a lavorare nel periodo di maternità. L’indennità, anche per queste lavoratrici, è pari all’80% di un reddito giornaliero ed è corrisposta se la lavoratrice è in regola con il pagamento dei contributi”.

Il congedo parentale spetta per un periodo di 3 mesi entro l’anno di vita del bambino. Questa indennità è pari al 30% del reddito giornaliero, a condizione che la lavoratrice si astenga dal lavoro e sia in regola con i contributi. A queste lavoratrici, inoltre, non sono riconosciuti i riposi giornalieri per allattamento.